Normative

EFFETTUATE REGOLARMENTE LA MANUTENZIONE
a porte e cancelli automatici

E' doveroso effettuare una manutenzione programmata al fine di mantenere in efficienza tutti i dispositivi di sicurezza di porte automatiche e cancelli scorrevoli.
Le SANZIONI previste per mancato rispetto delle normative o per negligenza nella manutenzione, a carico dell’installatore ma anche del proprietario, sono molto pesanti, soprattutto in caso di incidenti gravi.

L’installazione di cancelli e porte motorizzate è soggetta alle direttive europee (tra le quali la direttiva macchine) e solo in parte alle prescrizioni del DM 37/08. 1

Il DPR 459/96 ha recepito in Italia la direttiva macchine e individua nell’installatore, che provvede ad installare un nuovo cancello motorizzato, oppure a motorizzare un cancello manuale già esistente, il “costruttore” del cancello stesso.
Questo significa che gli obblighi, e conseguentemente le responsabilità, previsti dal DPR 459/96 (e dalle altre disposizioni di legge) gravano sull’installatore in quanto costruttore del cancello.

È dunque particolarmente importante per l’installatore conoscere i suddetti obblighi, sinteticamente illustrati nel seguito.

1. Direttive europee e norme armonizzate
Le direttive europee applicabili ai cancelli motorizzati, o ai loro componenti, sono le seguenti:
    • direttiva 98/37/CE (macchine); 2
    • direttiva 89/106/CEE e successive modifiche (prodotti da costruzione);
    • direttiva 04/108/CE (compatibilità elettromagnetica); 3
    • direttiva 06/95/CE (bassa tensione); 4
    • direttiva 99/5/CE (apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione). 5

Le prime tre direttive si applicano al cancello nel suo complesso, le ultime due si applicano ad alcuni componenti, ed in particolare:

    • la direttiva 06/95/CE alle unità di motorizzazione (i cosiddetti drive);
    • la direttiva 99/5/CE ai radiocomandi.

Come noto, per rispettare i requisiti di sicurezza previsti da una direttiva è sufficiente (anche se non necessario) rispettare le relative norme armonizzate; il rispetto di tali norme non è dunque obbligatorio, ma conveniente. 6
Per quanto riguarda i cancelli, sono armonizzate ai fini delle prime tre direttive (macchine, prodotti da costruzione e compatibilità elettromagnetica) le seguenti norme europee: 7

1 Nel seguito si fa riferimento, per semplicità, ai “cancelli”, essendo comprese in tale termine anche le porte.
2 Dal 29/12/09 la direttiva 98/37/CE sarà sostituita dalla direttiva 06/42/CE.
3 La direttiva 04/108/CE ha sostituito la direttiva 89/336/CEE.
4 La direttiva 06/95/CE ha sostituito la direttiva 73/23/CEE.
5 La direttiva 99/5/CE è nota come direttiva R&TTE.
6 Se non si rispettano le norme armonizzate occorre dimostrare di avere comunque conseguito un livello di sicurezza almeno equivalente a quello garantito dalle norme, il che è in genere difficoltoso.
7 Non tutte le norme europee sono armonizzate; vedasi in proposito TNE 2/05, pag. 23

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